Panorama Casa - Dettaglio articoli


Una spesa davvero straordinaria

Il caso di uno sversamento di acqua palleggiato tra condominio, singolo proprietario e inquilino
Data: 18/07/2011
 
I problemi che emergono dal racconto del Lettore sono due:
1. chi è responsabile per la presunta perdita dell'acqua;
2. chi è tenuto a rispondere del relativo costo.
Vediamoli in dettaglio.
Per quanto riguarda il primo, sembra di capire che la signora delle pulizie accede ad un appartamento di un condomino per prendere l'acqua necessaria per le pulizie delle scale.
Ad oggi non è dato sapere come e quando si è verificata la perdita e tantomeno chi ne sia il responsabile, se non ricorrendo a mere presunzioni.
Detto ciò, prima di ritenere il Con­do­minio responsabile (e cioè la signora delle pulizie) è bene essere sicuri che in reltà responsabile non sia il condomino proprietario dell'immobile.
Infatti, salvo che non abbiate precise indicazioni dei fatti, sino a prova contraria la signora prende l'acqua utilizzando la relativa fonte di approvvigionamento una volta la settimana, forse due, mentre il condomino vive lì e la ulitizza tutti i giorni.
In buona sostanza, invertirei i termini del binominio, ritenendo responsabile il proprietario prima della signora delle pulizie.
Vero è che la situazione non è facile da risolvere.
Stante l'assoluta incertezza che ricorre, una soluzione poteva essere quella di sudividere l'imprevista spesa in due parti, una a carico del Condominio ed una a carico del condomino.
Suppongo comunque che ancora non abbiate deliberato come disciplinare la spesa, in sede assembleare con la giusta pacatezza potrete trovare la soluzione più accomodante per tutti.
Ciò detto, l'altro problema, che invece riguarda il lettore, è se tale spesa spetta a lui quale conduttore o al proprietario quale locatore.
Non è dato sapere se il lettore si è posto questo dubbio che, però, esiste.
Infatti, se da un lato le spese dei consumi delle utenze (acqua, luce e gas) spettano al conduttore in quanto ulitizzatore (detentore qualifcato) dell'immobile, dall'altro le spese di straordinaria natura spettano al locatore.
Ebbene, occorre inquadrare la spesa oggetto del quesito, se annoverarla tra i “consumi” o “imprevisti di natura stradordinaria”.
Che in senso stretto sia un consumo non vi è dubbio, ma legato ad una perdita che costituisce una fonte di danno per il Condominio.
Danno per il quale la conseguenza riparatoria non è l'esecuzione di un'opera (come, per esempio, nel caso di un’infiltrazione d'acqua dal lastrico, il danneggiamento del vano scale, o il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura), ma il semplice pagamento di un'onerosa bolletta.
Seppur con qualche margine di dubbio legato a diversa soluzione interpretativa, ritengo che la spesa debba essere posta in capo al locatore.
La diversa soluzione riparatoria (un fare piuttosto che un pagare), non muta però la sua natura di imprevisto con conseguente spesa non preventivata/non ordinaria, che appunto rientrerebbe tra quelle straordinarie.
Anche in questo caso, prima del codice, sarebbe opportuno che le parti interessate trovassero una soluzione di buon senso.

Luca Santarelli