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Il mio pavimento è il tuo soffitto |
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Come si dividono le spese di rifacimento di una terrazza?
Data: 12/09/2011
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di Luca Santarelli
Ho un appartamento al mare dove sono state fatte le dovute riparazioni. In particolare, la vecchia pavimentazione del mio terrazzo è stata demolita, impermeabilizzata e ricostruita, con relativa ripresa dell’intonaco e tinteggiatura nella parte inferiore. dato che il condomino sottostante ha il terrazzo uguale a mio e può sfruttarlo come terrazza coperta mettendovi tavolo e sedie, ritengo che dovrebbe sostenere le spese dell’intonaco e tinteggiatura per la parte che lo riguarda. E’ giusto?
Il Lettore inquadra correttamente la vicenda. In effetti l'immobile (così come ben evidenziato nell’allegata documentazione), si inserisce in un gradevole stabile che ha un proprio decoro architettonico, seppur semplice, e le linee e l'uniformità estetica parrebbero essere state ben rispettate negli anni.
Atteso quanto sopra, le terrazze del secondo piano (terzo fuori terra), oltre far parte di quel complesso estetico, hanno una funzione di copertura (lastrico) per le terrazze sottostanti.
Questo elemento è rilevante al fine della risposta al quesito.
Pertanto, alcune delle opere eseguite, debbono essere ripartire sicuramente nell'ambito dell'art. 1126 del Codice civile rimanendo solo alcune di competenza esclusiva dell'appartamento.
In particolare, l'intonaco, la tinteggiatura, l'impermeabilizzazione sono opere volte al mantenimento del bene, ma nell'interesse di tutte le proprietà poste nella proiezione verticale.
La pavimentazione, invece, è una spesa che dovrà sostenere il nostro lettore.
Dubbia è invece la tinteggiatura degli accessori in ferro del terrazzo che, se da un lato generalmente sono spese individuali, nel caso in oggetto, potrebbero essere rimessi nel conteggio delle spese comuni se visti come elementi di decoro della facciata.
L'invito è che, almeno per quest'ultima, spesa, il buon senso prevalga su una rigida norma di interpretazione e applicazione del diritto.
CODICE CIVILE ART. 1126
Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
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