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La delibera condominiale impugnata può essere rimpiazzata

Data: 21/11/2011
 
Recenti interventi dei Giudice di merito (Tribunale di Bari 1.7.2010 n. 2422; Trib. Padova 26-30.3.2010 e Trib. Genova 9.2.2010) hanno ribadito un principio molto rilevante nell'ambito del diritto condominiale.
I Giudici, seppur con modeste differenze di espressione, richiamano gli interventi della Cassazione con i quali la stessa ha ripetutamente stabilito l’applicabilità dell’art. 2377 c.c. ultimo comma anche alle assemblee dei condomini, con la conseguenza che “il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l’assemblea ….., regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere - pur senza l’adozione di formule ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido” (Cass. 19/4/1988 n. 3069 e, nello stesso senso, Cass. 17/3/1993 n. 3159 e Cass. 16/12/1980 n. 6511).
A livello pratico il principio svolge un ruolo determinante.
Infatti, basta pensare a tutte le vicende nelle quali uno o più condomini invochino l'invalidità di una delibera condominiale e, subito prima che la medesima venga impugnata o anche dopo, il Condominio si riunisca in altra e nuova assemblea avente ad oggetto lo stesso ordine del giorno delle delibera oggetto di contestazione, e, questa seconda volta, le decisioni vengano adottate in osservanza alla normativa.
Così facendo, se la causa ancora non è sorta, la si previene; se già sorta, cessa la materia del contendere. Conoscere ed applicare questo principio potrebbe sgravare le aule di giustizia di molto contenzioso.
Luca Santarelli