Panorama Casa - Dettaglio articoli


Se il danno è concatenato

Il caso dello scannafosso allagato e non riparato che, oltre a danneggiare il condominio, mette nei guai il singolo proprietario
Data: 30/01/2012
 
La mia casa facente parte di un piccolo condominio è collocata al piano terreno (con alcune stanze seminterrate ) ed è circondata da un lato da uno scannafosso costruito per far circolare aria; questo da un lato confina con due giardini di altri proprietari più alti rispetto al mio piano terra
Da un po’ di tempo nello scannafosso è apparsa acqua proveniente dal giardino che confina con lo stesso e non potendo defluire penetra attraverso i muri nella mia proprietà arrecando notevole disagio di muffe nocive alla salute e danni agli stessi muri.
Sono a chiedere se il ripristino del suddetto danno è a spese di tutti noi condomini (lo scannafosso fa parte delle fondamenta dello stabile) oppure se tale danno è a carico del proprietario del giardino che confina con noi.


La situazione descritta è chiara. L'in­fil­tra­zione esiste ed è certa, così come la fonte. Infatti, il Lettore, prima di scrivere, ha effettuato tutti gli accertamenti del caso.
Resta adesso da capire se sussiste una responsabilità esclusiva del proprietario del giardino, oppure una corresponsabilità di questi con il Condo­mi­nio.
Personalmente ritengo più corretta la prima ipotesi.
L'acqua proveniente dal giardino, si infiltra nello scannafosso e, da qui, giunge in un appartamento.
Se così fosse, il Condominio non è parte danneggiante, ma parte danneggiata come il Lettore.
L'infiltrazione, cioè, danneggia sia la parte comune (scannafosso che non ha quale sua funzione lo scolo delle acque), sia la proprietà privata (vale a dire l’immobile del Lettore).
A soluzione diversa si giungerebbe se il Condominio, a suo tempo avvertito dello stato dei luoghi, avesse trascurato l'infiltrazione che, con il tempo, ha poi interessato anche la proprietà privata.
In questo caso infatti, il Condominio, danneggiato dalle infiltrazioni, diviene a sua volta causa del loro aggravio, con danno della privata proprietà. In sostanza, a causa del mancato intervento, il Condominio assume la veste di corresponsabile.
Non dobbiamo dimenticarci che l'art. 1130 del Codice civile, ai nn. 3 e 4, specifica che l’amministratore condominiale deve “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”, nonché “compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”.
Non vi è dubbio alcuno che, saputo della fonte di danno, l'Amministratore si sarebbe dovuto azionare per la sua eliminazione.
Come detto, però, siamo nel campo delle ipotesi.
In questo modo, però, il Lettore è in grado di sapere come e a chi rivolgere le proprie istanze.
Certamente occorre che l'interessato o gli interessati si azionino immediatamente per la soluzione del problema.
Luca Santarelli
redazione@panoramacasa.it