Panorama Casa - Dettaglio articoli


Autonomo conviene?

Pro e contro del distacco dall’impianto condominiale
Data: 10/05/2010
 
Le spese per il servizio di riscaldamento sono, tra tutte le spese condominiali di ordinaria gestione, innegabilmente quelle che più influiscono sull’economia familiare del condominio. L’impianto centralizzato, divenuto nella maggior parte dei casi ormai vetusto, necessita di frequenti interventi manutentivi e non sempre è in grado di fornire quel minimo calore - venti gradi con una tolleranza di due gradi - che per legge (Dpr n.412/93) ogni condomino deve avere nel proprio appartamento. Aumenta quindi la richiesta da parte del singolo condominio di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato e di procedere all’installazione dell’impianto autonomo. Simile pretesa, sino a pochi anni fa, era praticamente irrealizzabile in quanto doveva trovare il consenso unanime di tutti i condomini. Ora non più, perché il singolo condomino, indipendentemente dalla decisione che andrà ad assumere l’assemblea, può decidere di rinunciare a servirsi dell’impianto di riscaldamento centralizzato e di scegliere invece un impianto autonomo che, a proprie spese, andrà a fare installare nell’immobile di sua proprietà. Attenzione però, perché la scelta non è così semplice come può sembrare. Ed infatti, le sentenze che ormai da qualche anno si sono pronunciate sulla questione dettano precise condizioni affinché simile pretesa possa ritenersi legittima e ponga quindi l’assemblea nell’impossibilità di rifiutarla: da un lato, il distacco dall’impianto centralizzato di una o più unità immobiliari non deve arrecare pregiudizio alla funzionalità dell’impianto stesso; dall’altro, il distacco non deve rendere più gravoso l’onere di contribuzione degli altri condomini rispetto a quella da loro sostenuta nelle gestioni precedenti. Ciò significa, in pratica, che il condomino che decide di rinunciare al servizio di riscaldamento centralizzato deve innanzi tutto accertare, tramite un tecnico di propria fiducia che per l’effetto redigerà apposita perizia, l’esistenza dei due presupposti sopra evidenziati. La perizia va poi inviata all’amministratore del condominio affinché, effettuate le opportune valutazioni, convochi un’assemblea per comunicare ai condomini, che si limiteranno a prenderne atto, la volontà del singolo condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato in favore dell’impianto autonomo. Il distacco non comporta però la rinuncia alla comproprietà dell’intero impianto centralizzato, costituito sia dalla caldaia condominiale e sia dalla rete di distribuzione del calore sino all’ingresso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Ecco allora il sorgere di problemi che pongono seri dubbi sulla convenienza della scelta da parte del singolo condomino di installare un impianto autonomo di riscaldamento. L’ormai costante orientamento dei giudici è quello di porre a carico del rinunciatario, in quanto comunque comproprietario dell’ impianto di riscaldamento comune, tutte le spese di conservazione e di manutenzione dell’impianto stesso, esonerandolo così dalle sole spese di gestione: in pratica, salvo prova contraria, del solo costo del combustibile, anche in considerazione del vantaggio comunque derivante all’unità immobiliare distaccata dal riscaldamento delle altre rimaste invece collegate all’impianto. Ed ancora: il rinunciatario deve anche farsi carico delle eventuali maggiori spese di gestione sopportate dagli altri condomini rimasti collegati all’impianto comune, anche se non strettamente collegati ai consumi, quali possono essere le spese di energia elettrica necessaria per la manutenzione dell’impianto. Insomma, a conti fatti e considerati anche i costi da sostenere per l’installazione dell’impianto autonomo, sorgono legittimi e fondati dubbi sulla convenienza da parte del singolo condomino di decidere di staccarsi dall’impianto centralizzato.

 

 

Scarica il PDF dell'Edizione FreePress selezionando Testata ed Edizione