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Alla solidarietà passiva tra i condomini si può derogare |
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Data: 14/06/2010
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I Lettori più affezionati ricorderanno che PanoramaCasa, l'anno scorso, ha dato ampio spazio alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione unite, 8.4.2008 n. 9148.
L'elemento innovativo dell'enunciato era che veniva disconosciuta la solidarietà passiva tra i condomini per le obbligazioni assunte dal Condominio.
Insomma, ogni condomino risponde solo per la propria quota e, quindi, i fornitori/creditori per il recupero del credito debbono rivolgersi ai singoli morosi e non al Condominio.
Non si può negare che questa sentenza ha gettato il panico tra gli operatori del settore.
A titolo esemplificativo, basta pensare ad una ditta che assume l'appalto di rifacimento di tetto e di facciate di un condominio e, dinanzi ad una morosità parziale, deve riuscire ad accedere alla contabilità interna del condominio per avere dall'amministratore il nome, cognome, indirizzo dei morosi. E la privacy?
C'è poco da dire, il principio enunciato dall'autorevole sentenza era chiaro, un po' meno i risvolti pratici.
Oggi, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 21.7.2009 n. 16920, soccorre in aiuto.
Infatti, pur confermando il principio soprariportato, la Corte ha precisato che la solidarietà e la parzialità delle obbligazioni dei debitori rappresentano una disciplina “disponibile”, a cui le parti cioè possono derogare.
La norma di riferimento è l'art. 1294 c.c. che narra “Solidarietà tra condebitori. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Nel caso preso in oggetto dalla Corte che ha poi emenato la sentenza del 2009 v'è un elemento di fatto assai rilevante.
In sede di conferimento dell'appalto alla ditta esecutrice, il condominio aveva inserito nel relativo contratto la clausola con cui la ditta appaltatrice, in caso di mancato pagamento, si impegnava a non procedere verso il condominio, bensì verso i singoli condomini morosi e, solo in ipotesi negativa, si poteva rivolgere al condominio.
Proprio con questa pattuizione prende corpo la facoltà esercitata delle parti di derogare al principio della solidarietà passiva.
a cura di Luca Santarelli |
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