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Autotutela: se il fisco sbaglia

Data: 28/06/2010
 
Nel gergo fiscale, l’autotutela definisce l’attività di annullamento (totale o parziale) di un atto errato o illegittimo. E’ molto utilizzato per correggere, a favore del contribuente, le richieste di pagamento contenute nelle cosiddette “comunicazioni di dichiarazione irregolare” (note come “avvisi bonari”).
Dall’arrivo della raccomandata (postel con grafia rossa sulla busta), il contribuente ha 30 giorni per pagare usufruendo delle sanzioni ridotte.
Un’immediata analisi della richiesta, se rivela errori quali ad esempio un’imposta regolarmente pagata ma non rilevata dal Fisco, è opportuno presentare, in forma libera, a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta di annullamento.
Per avviare tale procedura di autotutela, ci si può anche rivolgere a un professionista che, quale intermediario autorizzato, può avvalersi di procedure informatiche (sistema CIVIS) evitando a sé e al clientedi recarsi negli uffici.
Un call center dell’Agenzia Entrate - 848-444-444 - è anche a disposizione per risolvere i casi più semplici.  

Se l’istanza viene accolta l’Agenzia invia una nuova comunicazione. In caso di regolarità la questione è finita lì. In caso di conferma o di nuove irregolarità è necessario pagare entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Se non si paga arriverà la cartella esattoriale con sanzioni intere e maggiori difficoltà di difesa.
In caso di risultato insoddisfacente è facoltà del contribuente presentare ricorso in Commissione tributaria entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Attenzione:la presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso né quelli di pagamento, ambedue di solito di 60 giorni.

A titolo esemplificativo segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate può, a seguito del suo riesame, annullare - totalmente o parzialmente - o sostituire le proprie richieste in questi casi:
* errore di persona;
* errore di calcolo;
* errore sul presupposto dell'imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

La via dell’autotutela è aperta sempre. Già nel 1998 (circolare n. 1988 del 5 agosto 1998, documento fondamentale in materia di autotutela) il Ministero delle Finanze ha definito che qualunque atto errato può essere annullato anche se:
- sono decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l'atto sia diventato definitivo;
- il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- vi sia pendenza di giudizio e perfino quando non sia stata prodotta alcuna istanza da parte del contribuente.
La via dell’autotutela è percorribile anche presso tutti gli altri enti impositori (Regioni, Province e i Comuni, relativamente ai tributi di loro competenza quali ICI, Tarsu, Tosap).

La forma dell’istanza di annullamento è libera. Tuttavia si deve sempre specificare:
• l'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale);
• i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte con i relativi documenti di appoggio.

La domanda deve essere presentata all'ufficio (meglio e a quello di competenza) che ha emesso l'atto.
L'ufficio competente al riesame deve, nel caso in cui l'importo dell'imposta e delle sanzioni superi l’importo di Euro 516.456,90 (il vecchio miliardo di lire) sottoporre il caso al parere della Direzione Regionale da cui dipende.
Dopo aver esaminato l'istanza e l'atto contestato, l'ufficio deve provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente).
Raccomandiamo di leggere con attenzione le richieste. Per legge è obbligatoria l’indicazione di tutti gli elementi anche per ricorrere, chiedere correzioni, pagare tutto o in parte. Mai stancarsi di leggere.
Luigi Cobisi