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Anche il piano-terra paga l’ascensore |
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Il caso di un inquilino che non vuole contribuire alle spese di servizi e pertinenze che non utilizza
Data: 30/08/2010
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L’Avvocato risponde ai lettori
Ho ceduto in affitto un appartamento situato al piano terreno di un edificio condominiale dotato di ascensore e montacarichi. Ho tenuto invece a mia disposizione la cantina e il box di pertinenza ubicati al piano interrato.
L'inquilino per due anni ha pagato, insieme alle spese condominiali di sua pertinenza, quelle per l'ascensore a suo carico (Enel e manutenzione ordinaria).
All'arrivo dell'ultimo consuntivo mi ha comunicato che non intende più pagare le spese relative all'ascensore. La motivazione è la seguente: non usa mai l'ascensore essendo al piano terreno, nè usa il montacarichi perchè non ha box e cantina.
Le chiedo: è giusto che io pretenda il pagamento di tali spese poichè l'ascensore e il montacarichi sono parte integrante dell'edificio dalla sua costruzione e poichè in base alle tabelle millesimali ne è stata attribuita una quota all'appartamento, oppure dovrei contribuire anche io dato che ho tenuto a mia disposizione cantina e box?
La vicenda descritta dal Lettore è interessante e complessa al tempo stesso. Per cercare di dare una soluzione corretta, occorre partire dai dati di fatto inconfutabili.
Il Lettore-locatore, sebbene abbia ceduto il proprio immobile in locazione, si è riservato l'uso delle pertinenze (cantina e box) poste al piano interrato.
L'appartamento posto al piano terreno è invece stato ceduto (locato) a terzi.
Ciò significa che il locatore deve necessariamente partecipare alle spese condominiali, in relazione alla cantina e al box.
L'aspetto più complesso da analizzare è “in che misura” deve partecipare.
Infatti, generalmente, le tabelle condominiali non distinguono i millesimi degli immobili da quelli delle pertinenze, salvo che la loro redazione non sia avvenuta in tempi recenti e, in questi casi, dagli elaborati tecnici è rinvenibile tale dato.
Considerando e valutando in astratto che non si possano dividere i millesimi (ipotesi più complessa), l'unica soluzione è quella dettata dal codice del “buon senso”.
Non vi è dubbio che le voci in contestazione sono modeste nella loro quantificazione economica, ragione per cui al Lettore conviene trovare un accordo con il conduttore (e, casomai, siglarlo per iscritto ).
Questione di diversa natura, ma forse di più semplice soluzione, sono le spese dell'ascensore messe in carico alle unità immobiliari poste al piano terreno, che l'ascensore in realtà non usano.
Così è però.
Detti immobili ed i fabbricati di cui fanno parte, hanno maggior pregio e valore per la presenza dell'ascensore, che, sebbene non utilizzato, è e rimane un bene a comune, anche se per pochi millesimi, alle unità immobiliari poste al piano terreno a cui, pertanto, faranno carico le relative spese.
In conclusione, l'attuale ripartizione delle spese condominiali non è corretta e deve essere rivista.
La sicura modesta entità dell'oggetto del contendere dovrebbe invitare le parti interessate a trovare una soluzione davanti ad un buon caffè. In caso contrario, dovrebbero rimettersi ad un parere legale e tecnico con l’impegno, poi, a farlo proprio.
di Luca Santarelli
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