08/03/2002 -
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08/05/2002 - Acqua calda
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 Per rispondere occorre conoscere le circostanze del singolo caso; ad esempio il perché un'unica unità immobiliare ha un diverso sistema per scaldare l'acqua, verificando se ciò è stato autorizzato regolarmente dal condominio o se il distacco è stato posto in essere unilateralmente dal singolo condomino.
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14/10/2002 - Allacciamento fognature
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 L'allaccio alla fognatura pubblica di fognature private preesistenti non costituisce innovazione.
Tutti i condomini sono tenuti a concorrere alla spesa in ragione dei valori millesimali di proprietà. |
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08/05/2002 - Allarme
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 La spesa per l'installazione di un impianto di allarme attiene alla sicurezza dell'edificio e nella sua generalità è a carico del proprietario; non potrebbe infatti essere configurata come fornitura di servizio comune, addebitabile all'inquilino a norma dell'articolo 9 della legge n. 92 del 1978. Solo in base ad un espresso accordo con l'inquilino la spesa in questione potrebbe essere addebitata a quest'ultimo.
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08/05/2002 - Allarme
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 Trattasi di spesa di sicurezza dell'edificio nella sua generalità da porre a carico del proprietario.
Detta spesa non potrebbe essere configurata come fornitura di servizio comune, da addebitare all'inquilino a norma dell'articolo 9 della legge n° 392 del 1978.
Solo in base ad un espresso accordo con l'inquilino la spesa in questione potrebbe essere addebitata a quest'ultimo.
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17/05/2002 - Antenna parabolica
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 Qualora il regolamento di condominio non dia indicazioni in proposito, non pare esservi ostacolo all'installazione di una antenna parabolica sul tetto condominiale, ovviamente a spese dell'interessato.
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08/05/2002 - Antenna TV
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 La circostanza che la terrazza di copertura dell'edificio sia di proprietà esclusiva di un condomino, non impedisce ad un altro condomino di installare l'antenna TV anche sulla terrazza: quest'ultimo, infatti, esercita un diritto derivante dalla legge.
Pertanto il comportamento tenuto dal proprietario esclusivo del lastrico è illegittimo.
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08/05/2002 - Antenna TV
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 Nel nostro ordinamento, a quanto risulta, non esiste alcuna norma che consenta di installare antenne TV nelle zone di proprietà altrui.
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08/05/2002 - Antenna TV
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 La installazione dell'antenna centralizzata e/o parabolica costituisce un diritto primario dell'utente che in linea di principio non richiede alcuna autorizzazione.
Pertanto, salvo che ostino ragioni tecniche e di compatibilità dello spazio calpestabile del tetto, il lettore può pretendere la installazione della antenna nel tetto.
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19/10/2001 - Antenna TV
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 Trattandosi di spese che attengono alla antenna TV la relativa ripartizione va fatta in parti uguali tra tutti i condomini. |
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08/11/2001 - Antenna TV
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 In linea di principio la spesa per la riparazione dell'antenna centralizzata va ripartita in parti uguali tra gli utenti del servizio. Tuttavia nel caso di specie il guasto è imputabile non ad una parte del bene di proprietà comune, bensì ad una diramazione collocata all'interno dell'appartamento, sicché la spesa compete al lettore quale proprietario singolo.
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08/05/2002 - Ascensore
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 Se - come sembra dal tenore del quesito - trattasi di regolamento contrattuale, per la sua modifica occorre l'unanimità dei condòmini. Pertanto, il condomino del piano rialzato è comunque tenuto al pagamento della quota relativa all'ascensore prevista nel regolamento contrattuale (salvo modifiche all'unanimità dello stesso).
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08/05/2002 - Ascensore
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 Il lettore può sottrarsi dal pagare le spese in rassegna solo se per ragioni strutturali non utilizza la nuova corsa dell'ascensore. Ad esempio se il lettore non è proprietario di cantine e di box. E' indifferente la circostanza che il lettore non abbia accettato le nuove opere di che trattasi.
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08/03/2002 - Ascensore e tassa comunale
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 La spesa va ripartita secondo il criterio misto altezza-millesimi, di cui all’articolo 1124 del Codice civile. |
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25/10/2001 - Ascensore nuovo
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 Per una risposta più precisa e approfondita occorre esaminare l’atto notarile cui fa riferimento il lettore. In via generale ciascun condomino ha diritto di poter usufruire dell’impianto di ascensore già installato da uno o più condomini, pagando la quota parte ad esso spettante.
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08/05/2002 - Ascensore per il garage
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 L'interessato può sottrarsi al pagamento delle spese in rassegna solo se, per ragioni strutturali, non utilizza la nuova corsa dell'ascensore.
Ad esempio, il lettore non è proprietario di cantine e di box. E' indifferente la circostanza che il lettore non abbia accettato le nuove opere di cui trattasi.
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29/11/2001 - Ascensore rumoroso
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 Nel caso de quo occorre verificare se i rumori provenienti dall’ascensore eccedano la normale tollerabilità.
A tal fine il lettore potrà esperire azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 844 del codice di procedura civile per far cessare le immissioni ed ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.
Il parametro della normale tollerabilità sarà oggetto di prudente accertamento del giudice, il quale dovrà verificare oltre alle condizioni di tempo e di luogo nelle quali si verificano le immissioni, anche la loro intensità e idoneità a ripercuotersi sfavorevolmente sul soggetto che le riceve.
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08/05/2002 - Aumento spese ascensore
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 Se con una precedente delibera assembleare, presa all'unanimità, è stato deciso un aumento dei millesimi della tabella spese di ascensore per un condomino, la relativa delibera, in quanto approvata all'unanimità, è obbligatoria per il condomino stesso.
Tale soluzione si impone sempre se la delibera fu approvata (o accettata) dal condomino in questione.
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08/05/2002 - Autoclave
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 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che le spese d'installazione dell'autoclave devono essere ripartite fra tutti i condòmini, secondo le rispettive quote millesimali, a niente rilevando la diversa utilità dell'opera (vedi per tutte Corte di Cassazione n. 7172 del 29 novembre 1963).
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03/05/2002 - Box auto e spese fognarie
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 E' principio consolidato che le spese per le fognature sono da ripartirsi tra i condomini fruenti delle stesse. Più in generale, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale, ai sensi dell'art. 1123 C.c. il proprietario di un box auto posto in un condominio non dovrà partecipare alle spese di esercizio e manutenzione ordinaria per gli impianti, enti e servizi di cui non usufruisce (ad esempio riscaldamento, ascensore); parteciperà invece in misura ridotta rispetto alla quota millesimale alle spese per servizi da cui trae limitato giovamento (portiere, acqua – se è ammesso lavaggio degli automezzi - ascensore, se conduce ai box) e in misura superiore alle spese di riparazione delle rampe di accesso e delle parti di cortile usate prevalentemente dagli automezzi. |
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08/05/2002 - Caldaia
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 In caso di riparazioni dipendenti da eventi eccezionali quali le scariche di un fulmine, la spesa di riparazione compete al proprietario. Questi ha l'onere di mantenere in esercizio gli impianti, salvo che per le spese di piccola manutenzione dipendenti dall'uso, le quali graveranno sul conduttore.
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18/09/2002 - Caldo autonomo e maggioranze
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 In base all'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, si prevede la validità della delibera assembleare adottata a maggioranza (ossia 501 su 1000 dei condomini), per poter sostituire l'impianto centralizzato di un riscaldamento con impianto autonomo a gas. |
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08/05/2002 - Calorifero piombato
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 Il lettore può pretendere una riduzione delle sole spese di esercizio, ove dimostri che la mancata fruizione del riscaldamento si risolve correlativamente in un'effettiva proporzionale riduzione di dette spese di esercizio.
Tale dimostrazione dovrà essere data tramite perizia tecnica eseguita a spese del condominio.
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18/01/2002 - Cancello comune inutilizzato
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 Se il condomino che ha in dotazione un proprio ingresso macchine autonomo è nella condizione di non potere utilizzare neppure potenzialmente il cancello comune che si vuole automatizzare (ad esempio neppure a titolo di passaggio pedonale), nessuna spesa può addebitarsi al medesimo.
Diversamente anche il suddetto condomino deve concorrere alla spesa in base alle quote millesimali a norma dell’articolo 1123 primo comma del Codice civile. |
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08/05/2002 - Canna fumaria
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 Nel caso di impianti autonomi di riscaldamento, le canne fumarie si considerano di comproprietà limitata e separata dei condòmini a cui servono.
Per la ripartizione delle spese si applica l'ultimo comma dell'articolo 1123 del Codice civile.
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31/01/2002 - Canna fumaria non per tutti
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 Dal tenore del quesito appare che la delibera di dare corso alla spesa ed il conseguente riparto della spesa fu oggetto di accordo dei condomini interessati alla spesa.
Pertanto i condomini che hanno votato l’accordo in ogni caso non potrebbero rimettere in discussione l’accordo medesimo. |
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08/05/2002 - Chi paga per la canna fumaria
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 La spesa per il prolungamento della canna fumaria va ripartita tra i condòmini della colonna al cui servizio è la suddetta canna fumaria.
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08/05/2002 - Citofono
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 Ai sensi dell'articolo 1121 1° comma del Codice civile, il lettore potrà installare a proprie spese il citofono. Qualora gli altri condòmini in un secondo momento volessero partecipare ai vantaggi dell'innovazione dovranno contribuire alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera (art. 1121, 3° comma c.c.)
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01/10/2002 - Condizionamento d'aria
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 Premesso che è prassi consolidata che dottrina e giurisprudenza ritengano che le parti esterne dei condizionatori non deturpino l'estetica del fabbricato, nel caso de quo - essendovi una delibera assembleare - il lettore entro 30 giorni dalla delibera stessa (se presente in assemblea) o dalla relativa comunicazione (se assente) potrà impugnarla davanti alle competenti autorità.
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08/05/2002 - Consumi elettrici
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 La spesa va ripartita in base ai valori millesimali ai sensi dell'articolo 1123, primo comma, del Codice civile. Infatti trattasi di consumi generali rispetto ai quali non sussiste possibilità di individuare consumi o usi particolari.
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08/05/2002 - Contatori
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 Lo spostamento dei contatori Enel graverà su tutti i condòmini in egual misura, al pari delle spese per l'installazione del citofono e dell'antenna TV.
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18/11/2002 - Contatori da spostare
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 Il lettore dà per scontato che i 4 contatori costituiscano una parte comune. In tale situazione per la gestione del bene comune (contatori acqua potabile) ai 4 appartamenti si applica la normativa condominiale, anche se i 4 appartamento non usufruiscono di altri parti o servizi comuni. Per la nuova collocazione dei contatori è sovrana l'assemblea. Pertanto i condomini interessati devono convocare apposita assemblea la quale con maggioranza semplice potrà disporre la nuova collocazione dei contatori.
Il condomino di minoranza è obbligato a rispettare la decisione della maggioranza e non può rinunciare alla sua quota, salvo diverso accordo unanime di tutti i partecipanti. |
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08/05/2002 - Danni all’ascensore
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 La spesa per la riparazione dell'ascensore (vano ascensore, parti meccaniche) spetta ai proprietari dell'immobile secondo il criterio previsto dall'art. 1124 del Codice civile, e cioè in proporzione all'altezza di ogni singola unità immobiliare dal suolo ed al valore millesimale delle singole unità.
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08/04/2002 - Distacco dal riscaldamento centrale
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 Premesso che il condomino non può rinunciare al diritto di comproprietà sull'impianto, con il conseguente obbligo a suo carico di corrispondere le spese necessarie, può però ottenere il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento ove questo sia autorizzato da una norma del regolamento contrattuale o dall'unanimità dei condomini, ovvero quando il singolo interessato al distacco fornisca - a proprie spese - la prova che da ciò non deriva alcun inconveniente agli altri condomini. |
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29/05/2002 - Distacco dal riscaldamento: quanto conviene?
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 Le valutazioni soggettive relative alla volontà di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato spesso sono di natura diversa da quelle strettamente economiche (ad esempio volontà di tenere acceso o spento l'impianto ad ore diverse da quello condominiale, maggiore o minore calore desiderato ecc.). |
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08/05/2002 - Distacco dall’impianto centrale
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 Premettiamo che in questo caso non siamo in presenza di un vero condominio, essendovi soltanto due unità immobiliari; pertanto, si deve fare riferimento alla normativa sulla comunione. Ai sensi dell'art. 1104 del Codice civile il comproprietario dell'impianto di riscaldamento può rinunziare al diritto, ma deve sostenere le spese per il distacco.
Questa disposizione è inapplicabile in presenza di un condominio (composto da almeno tre condomini).
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08/11/2001 - Distacco dalla caldaia centrale
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 Premesso che il condomino non può rinunciare al diritto di comproprietà sull'impianto, con il conseguente obbligo a suo carico di corrispondere le spese necessarie, può però ottenere il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento ove questo sia autorizzato da una norma del regolamento contrattuale o dall'unanimità dei condomini, oppure quando il singolo interessato al distacco fornisca - a proprie spese - la prova che da ciò non derivi alcun inconveniente agli altri condomini. |
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13/12/2001 - Divisione spese ascensore
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 Il regolamento di condominio di cui al quesito ha natura contrattuale in quanto deroga al regime del riparto delle spese condominiali (a tal fine deve essere stato approvato all’unanimità).
Pertanto in base a detto regolamento di condominio anche le spese di sostituzione del quadro di manovra dell’ascensore rientrano nella previsione della tabella C) indicata nel regolamento condominiale, stante l’ampia portata delle opere previste nella tabella stessa, ed in particolare l’ipotesi ivi prevista di “ricostruzione parziale”, sotto la quale può essere ricompreso il lavoro de quo.
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08/05/2002 - Fognatura
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 La spesa per l'impianto fognario va ripartita in base ai millesimi generali di proprietà tra tutti i condòmini, ai sensi dell'articolo 1123, primo comma del Codice civile.
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18/11/2002 - Fognature da stasare
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 La spesa di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della fognatura va ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. |
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04/11/2002 - Fognature intasate
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 La conduttura fognaria è, ai sensi dell'art. 1117 Codice civile, parte comune dell'edificio e le spese di manutenzione devono essere ripartite in base alla tabella millesimale di proprietà. |
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08/05/2002 - Fossa biologica in una parte comune
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 Ai sensi dell’art. 1102 del codice civile ciascun condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso de quo non pare che l’installazione di una fossa biologica nella corte comune possa arrecare danni agli altri condòmini. E’ comunque prudente informarli precedentemente di quanto si vuol fare.
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13/03/2002 - Fosse biologiche
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 In linea di principio il costo per vuotatura delle fosse biologiche si ripartisce tra i condomini in funzione dei millesimi di proprietà, a niente rilevando il fatto che un’unità immobiliare sia disabitata.
Tuttavia nel caso di specie si può ipotizzare una diversa ripartizione per quanto attiene alla quota spettante all’esercizio adibito a bar, che può essere decisa dall’assemblea. |
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08/05/2002 - Gas
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 Se, come sembra, la installazione della tubazione del gas metano è destinata ad alimentare l'impianto di riscaldamento, la relativa spesa farà carico a tutti i proprietari dell'impianto di riscaldamento condominiale in base ai millesimi.
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08/05/2002 - Gas
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 In linea di principio non occorre alcuna autorizzazione condominiale per l'installazione del contatore nel vano scale ove ve ne sono altri. Ovviamente l'alloggiamento deve essere effettuato a regola d'arte.
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08/05/2002 - Giardino condominiale
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 La Corte di Cassazione con sentenza n° 2816 del 5/6/1978 ha ritenuto lecito che il singolo condomino installi tubi d'acqua, gas, fognature, condutture di energia, ecc., che colleghino attraverso il sottosuolo del cortile di proprietà condominiale, la sua proprietà esclusiva con gli impianti esistenti nella via pubblica.
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08/05/2002 - Guasto al tubo dell’acqua
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 Se, come sembra dal tenore del quesito, la rottura è nel tubo di proprietà singola dell'appartamento, la spesa del consumo è da imputare al proprietario della condotta d'acqua.
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31/01/2002 - Guasto all’antenna
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 In linea di principio la spesa per la riparazione dell’antenna centralizzata va ripartita in parti uguali tra gli utenti del servizio.
Nel caso de quo tuttavia il guasto è imputabile non ad una parte del bene di proprietà comune, bensì ad una diramazione collocata all’interno dell’appartamento, sicché la relativa spesa compete al proprietario. |
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10/12/2001 - Illuminazione
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 Trattandosi di spese che attengono alla sicurezza del fabbricato, è sostenibile la tesi della ripartizione in parti uguali fra tutti i condomini.
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28/09/2001 - Impianto elettrico e box auto
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 A costruzione ultimata i singoli box di proprietà esclusiva non potranno essere allacciati direttamente all'impianto luce condominiale.
Ovviamente occorre tenere presente eventuali servitù o diritti di uso costituiti dall'originario costruttore.
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18/09/2002 - Impianto elettrico nuovo
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 Premesso che l'impianto elettrico condominiale è parte comune, la ripartizione delle spese relative al suo rifacimento pare debba essere ripartita nello stesso modo in cui viene ripartito il costo del consumo dell'energia. |
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13/05/2002 - Installazione ascensore
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 Le spese di normale manutenzione (cambio funi, spese per l'energia elettrica ecc.) sono da ripartire tra i soli condomini i cui piani o porzioni di piano in proprietà sono serviti dall'ascensore (per metà in ragione dell'altezza e per metà in ragione del valore, in analogia all'art. 1124 del Codice civile).
Le spese di installazione di un ascensore vanno ripartite tra coloro che hanno approvato l'innovazione. |
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29/05/2002 - Installazione autoclave
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 In tema di ripartizione fra i condomini delle spese di gestione e conservazione delle cose comuni l'art. 1135 nn. 2 e 3 C.c. riconosce all'assemblea condominiale il potere di deliberare sulla materia, pertanto la proponibilità dell'impugnazione è condizionata al rispetto del termine di decadenza di 30 giorni (decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti) stabilito dall'art. 1137 C.c. |
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13/03/2002 - Installazione dell’ascensore
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 In un condominio sprovvisto di ascensore, ove uno o più condomini decidano di installarlo, ciascun dissenziente dovrà essere esonerato dalle spese; ovviamente non potrà servirsene. In qualsiasi momento potrà aderire pagando la propria quota. |
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22/07/2002 - Installazione riscaldamento singolo
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 Nell’ipotesi che si provveda all’installazione di singoli impianti autonomi di riscaldamento al posto di un impianto condominiale centralizzato, vige il criterio che ogni condomino debba accollarsi il pagamento del proprio impianto; se vi sono servizi in comune - nel caso de quo 5 comignoli per scarico di gas provenienti da 8 appartamenti - le spese di ciascuna canna fumaria andranno sostenute dai condomini che se ne servono in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. |
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13/06/2002 - Isolamento termico
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 Le spese per l'installazione di materiale isolante dovranno ripartirsi tra i condomini che sono in grado di trarne beneficio. |
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14/10/2002 - L’ascensore non lo voglio
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 Ai sensi dell'art. 1121 C.c. i condomini dissenzienti alla installazione dell'ascensore, sono esonerati dalle relative spese. |
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29/03/2002 - Lavori condominiali bloccati
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 In questi casi ogni condomino ha diritto di chiedere informazioni e spiegazioni di quanto accade all’amministratore, e certamente l’assemblea può imporgli di fare un’esauriente relazione sullo stato dei lavori e, se del caso, di risolvere il contratto di appalto con la ditta esecutrice, provvedendo successivamente ad affidare i lavori ad altre imprese.
In caso di aumento di costi nel corso del tempo, le imprese che hanno ritardato l’esecuzione ne saranno responsabili.
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28/02/2002 - Luce comune, ma non troppo
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 Nel caso de quo – dal tenore del quesito – pare che l’illuminazione del porticato giovi non all’intero fabbricato ma alle sole unità immobiliari adibite a negozi. Pertanto, le spese relative vanno ripartite tra coloro alla cui sicurezza e custodia è tesa l’illuminazione, e quindi tra i proprietari dei negozi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale. |
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08/05/2002 - Misurazione consumi elettrici
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 Se il regolamento di condominio nulla prevede al riguardo, le spese di consumo dell'energia elettrica vanno attribuite alle parti comuni o agli impianti comuni che provocano i consumi e ripartite secondo i criteri adottati per questi. E' pertanto consigliabile l'installazione di singoli misuratori di consumo.
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12/07/2002 - No all’ascensore, ma con delega
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 In un condominio privo di ascensore, ove alcuni condomini decidano di installarlo, ciò può essere fatto a loro esclusive spese. Il condomino dissenziente sarà esonerato da ogni spesa. Pare opportuno che il condomino esprima il proprio diniego in assemblea, anche tramite delega a terzi. |
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08/05/2002 - Opere di miglioria
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 La ristrutturazione del locale caldaia condominiale, per adibirlo ad ambiente ricreativo, può essere considerata come una semplice opera intesa a potenziare e rendere più comoda la fruizione della cosa comune, lasciandone immutata la consistenza e la destinazione.
Pertanto, per l'approvazione di queste opere sarà sufficiente una delibera assembleare approvata a maggioranza .
Le relative spese saranno ripartite tra i in proporzione al valore della proprietà di ciascuno (vedasi Corte di Cassazione 10602/1990).
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29/10/2002 - Parti comuni e dubbi spese
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 Dal tenore del quesito pare che il cortile sia condominiale, pertanto - salvo diversa previsione nel regolamento condominiale - le relative spese di manutenzione vengono ripartite tra tutti i condomini in proporzione alle singole quote millesimali di proprietà. Per quanto attiene alle spese per l'installazione di un cancello, anch'esse sono da ripartirsi tra tutti i condomini in proporzione alle singole quote millesimali. Le spese relative all'impianto di videocitofono devono invece essere ripartite in parti uguali tra tutti i condomini. |
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14/02/2002 - Parti comuni: fossa biologica
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 Ai sensi dell'art. 1102 del codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso de quo non pare che l'installazione di una fossa biologica nella corte comune possa arrecare danni agli altri condomini. E' comunque prudente informarli precedentemente d i quanto si vuol fare.
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08/11/2001 - Perdita di gas
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 Il modo più equo per suddividere la spesa per i litri di gas perduti nel corso degli anni pare quello già adottato in precedenza per installare un serbatoio.
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15/11/2001 - Piastre radianti
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 Va adottato il criterio di riparto previsto dal secondo comma dell'articolo 1123 del Codice civile, cioè quello dell'uso potenziale.
Appare pertanto legittimo il criterio di riparto in base alle piastre radianti.
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22/10/2002 - Piscina off-limits
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 Nel caso della piscina, la maggioranza può disporre tutte le opere e accorgimenti per limitare le spese.
I singoli condomini non possono rinunciare al servizio ed esonerarsi dalle spese.
Occorre verificare comunque se sussistano possibilità di accordi transattivi. |
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08/05/2002 - Prolungamento corsa ascensore
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 Ciascun condomino come ha diritto di partecipare al servizio dell'ascensore già installato da altri, parimenti ha diritto di utilizzare l'ascensore ovvero qualsivoglia impianto condominiale per usi compatibili con l'uso o la gestione comune, purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 1102 del Codice Civile. In linea di principio il prolungamento della corsa dell'ascensore, sempre che sia realizzato a spese dell'interessato, non richiede una specifica approvazione da parte dell'assemblea.
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08/05/2002 - Rifacimento della fognatura
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 La fognatura costituisce un impianto comune, ivi compresi i relativi condotti, fino al punto di diramazione dell'impianto comune ai locali di proprietà esclusiva. Pertanto la spesa per la parte comune si ripartisce in base alle quote millesimali di proprietà, ai sensi dell'articolo 1123 primo comma del Codice civile.
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03/09/2002 - Riparazione del citofono
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 La spesa per la riparazione del citofono va ripartita in parti uguali tra tutti i condomini, a prescindere dai relativi valori millesimali, essendo il citofono destinato a servire tutti i condomini in parti uguali. |
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08/05/2002 - Riparazione dell’ascensore
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 La sostituzione dell'argano motore costituisce una spesa di manutenzione straordinaria.
Sono ordinarie le spese ricorrenti periodicamente per il normale godimento del bene (ad esempio le normali verifiche di funzionamento dell'impianto funi). Le spese straordinarie, quale la sostituzione di parti meccaniche, non sono viceversa ricorrenti periodicamente.
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08/05/2002 - Risarcimento per infiltrazioni
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 La regola generale è che i balconi non aventi funzione di copertura sono di proprietà esclusiva del proprietario della corrispondente unità immobiliare cui accedono, che deve quindi apportare la relativa manutenzione. Il danneggiato pertanto potrà esperire azione risarcitoria nei confronti del condomino negligente. L'amministratore, viceversa, non avrà responsabilità alcuna.
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08/05/2002 - Riscaldamento
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 Nel caso de quo non siamo in presenza di un vero condominio, poiché vi sono soltanto due unità immobiliari, e pertanto si deve fare riferimento alla normativa sulla comunione.
In applicazione dell'articolo 1104 del Codice civile il comproprietario dell'impianto di riscaldamento in comunione può rinunziare al diritto di comproprietà sullo stesso ma deve sostenere le spese per il distacco dall'impianto comune. Ovviamente tale disposizione è inapplicabile in presenza di un condominio (composto di almeno tre condomini).
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08/05/2002 - Riscaldamento
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 Trattasi di una questione controversa.
Appare più fondata la tesi che la maggioranza in questione ha natura speciale diversa da quella prevista dal Codice civile, sicché non occorra anche la maggioranza del numero dei partecipanti.
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13/03/2002 - Riscaldamento col contatore
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 La percentuale di quota fissa nel consumo dell’impianto di riscaldamento va ripartita tra i condomini a norma dell’articolo 1323, secondo comma, del Codice civile.
Compete all’assemblea nell’esercizio del suo potere, regolamentare la scelta di uno dei tre metodi seguiti dalla prassi edilizia (superficie irradiata, elementi radianti del termosifone, cubatura dei vani). |
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13/11/2002 - Riscaldamento da rifare
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 La spesa per la sostituzione della caldaia condominiale deve essere ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno. Peraltro, con regolamento contrattuale di condominio le spese stesse possono essere ripartite con diversi criteri (per esempio in base alla superficie radiante). |
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22/02/2002 - Riscaldamento in ‘stallo’
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 Il singolo condomino non può decidere alcunché singolarmente; infatti l’assemblea è sovrana.
Il Tribunale di Milano con sentenza 14 marzo 1968 ha ribadito che le opere necessarie alla conservazione dei beni condominiali – ovvero al ripristino come nel caso di specie – sfuggono a qualsiasi sindacato di merito dell’autorità giudiziaria. |
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08/05/2002 - Riscaldamento spento
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 Nel caso de quo, il lettore avrebbe dovuto provare il mancato uso dell'impianto centrale per ragioni strutturali, con dichiarazione tempestiva, sin dall'inizio dei lavori. Occorre comunque considerare che il lettore avrebbe beneficiato di una riduzione delle spese di esercizio solo se fosse stato in grado di dimostrare (con apposita consulenza tecnica) che a causa della mancata utilizzazione del riscaldamento gli altri condòmini hanno sostenuto una corrispondente minore spesa. In questi casi la spesa della consulenza tecnica, però, può essere più elevata della minore spesa per mancato utilizzo del riscaldamento.
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08/05/2002 - Spese acqua
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 Per una risposta più puntuale occorre conoscere tutte le circostanze del singolo caso.
Nel caso de quo trattasi di spesa relativa alla fornitura dell'acqua che (in linea di principio) deve essere sostenuta dal conduttore.
Per addebitare il costo al proprietario, occorre provare quali siano state le cause della rottura della tubatura e se è configurabile una colpa del proprietario stesso per difetto di manutenzione dell'impianto.
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08/05/2002 - Spese acqua calda
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 Nel caso de quo trattasi di previsione del regolamento contrattuale, per la cui variazione occorre l'unanimità dei condòmini. Nessun'altra possibilità è prevista per mutare il regolamento contrattuale.
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08/05/2002 - Spese legali
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 Nel caso di specie le spese legali andranno ripartite in millesimi tra i condòmini serviti dall'impianto di riscaldamento, ivi compresi anche quelli che si sono distaccati dall'impianto senza l'autorizzazione condominiale.
Ovviamente i condòmini che non sono mai stati allacciati, ne saranno esentati.
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26/07/2002 - Spese per l’acqua e contatori privati
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 In caso di installazione di singoli contatori in ciascun appartamento, si procede al computo delle spese risultanti dal contatore generale dividendole per la somma dei metri cubi consumati e risultanti dai singoli contatori.
Trovato il costo al metro cubo, questo si moltiplicherà per ciascun consumo, cosicché chi non abita la casa e non consuma acqua, non dovrà sopportare alcuna spesa non potendosi imputare nessun minimo fisso. Resta fermo che potrà essere adottato dall’unanimità dei condomini un diverso criterio di ripartizione (ad esempio pro capite) |
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04/10/2001 - Spese per l’ascensore
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 Le spese di riparazione, ricostruzione e manutenzione dell'ascensore sono da ripartire fra i soli condomini i cui piani o porzioni di piano in proprietà sono serviti dall'ascensore (per metà in ragione dell'altezza e per metà in ragione del valore, in analogia alla previsioni dell'articolo 1124 del Codice civile).
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19/04/2002 - Spese per l’autoclave
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 Le spese per l'installazione dell'autoclave dovranno essere ripartite secondo i criteri previsti per l'impianto idrico. Per quanto attiene invece agli interventi per la pulizia delle scale, le relative spese dovranno essere ripartite in base all'art. 1124 C.C. e cioè per metà in ragione del valore dei singoli piani e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Invece l'illuminazione delle scale costituisce un servizio di interesse comune e, pertanto, la relativa spesa va ripartita tra i condomini in base ai millesimi, secondo la disposizione generale dell'art. 1123 C.C., cioè in misura proporzionale al valore della proprietà.
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08/05/2002 - Spese straordinarie ascensore
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 In via generale le spese di ordinaria manutenzione riguardanti l'ascensore sono quelle che si debbono sostenere abitualmente e periodicamente per l'immediata necessità di funzionamento dell'impianto. Le spese straordinarie sono, invece, quelle che si debbono sostenere eccezionalmente, a distanza di molto tempo l'una dall'altra, e si distinguono dalle prime anche per il loro maggior peso economico. Il Tribunale civile di Bologna con sentenza 27 febbraio 1986 n. 357 ha ritenuto che la spesa per la sostituzione dell'argano e del motore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali.
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08/05/2002 - Spese straordinarie ascensore
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 In via generale le spese di ordinaria manutenzione riguardanti l'ascensore sono quelle che si debbono sostenere abitualmente e periodicamente per l'immediata necessità di funzionamento dell'impianto. Le spese straordinarie sono, invece, quelle che si debbono sostenere eccezionalmente, a distanza di molto tempo l'una dall'altra, e si distinguono dalle prime anche per il loro maggior peso economico. Il Tribunale civile di Bologna con sentenza 27 febbraio 1986 n. 357 ha ritenuto che la spesa per la sostituzione dell'argano e del motore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali.
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29/10/2002 - Stenditoio comune
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 La spesa per il rifacimento del manto di asfalto dello stenditoio comune va ripartita in base alle quote millesimali di proprietà di ciascun condomino. |
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08/05/2002 - Tabelle millesimali
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 L'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che la revisione delle tabelle millesimali di proprietà possa effettuarsi per lavori che comporterebbero una notevole alterazione del valore originario del piano. Tuttavia nel caso de quo si tratta di adeguare le tabelle alla potenzialità di utilizzazione dell'impianto. Sotto tale profilo, in linea di principio, l'aumento della cubatura dell'appartamento può ben dare luogo a revisione della tabella (ad esempio, perché è stato ampliato il numero degli elementi radianti).
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08/05/2002 - Tubature condominiali
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 L'onere di eseguire il controllo periodico dello stato delle tubazioni compete al condominio che ne è proprietario. L'obbligo di risarcire i danni spetta a tutti i condòmini.
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03/09/2002 - Tubazioni
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 Trattandosi di un tubo esistente in tale posizione da tempo remoto, si è creata una servitù a favore del condominio.
Il lettore potrà spostarlo, facendosi però carico dell’intera spesa, ai sensi dell’art. 1068 C.C. |
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10/12/2001 - Tubo di scarico intasato
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 Trattandosi di opera inerente la manutenzione ordinaria, l’amministratore – dopo essere stato avvisato di ciò – avrebbe dovuto provvedere a fare ripulire lo scarico condominiale. |
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